Rassegna stampa: Cambi di residenza e blocco dei certificati

5 - 27.02.2008 cambi di residenza e blocco certificati

Carta d’identità

question_mark_domanda_interrogativoCarte d’identità – Divieto di utilizzare foto ottenute per mezzo di riproduzione elettronica su carta termica o fotocopiate su carta fotografica.

Va premesso che la materia è stata oggetto dell’attenzione, oltre che di questo Ufficio Territoriale del Governo con circolare del 14 luglio 1995, anche di quella del Ministero dell’Interno con circolare nr. 599/C8751.12982.F, del 25 maggio 1995.

In sostanza è stato rimarcato il divieto di utilizzare fotografie ottenute per mezzo di sistemi di riproduzione elettronica su carta termica, in quanto tale sistema sarebbe soggetto ad un processo di rapida perdita della definizione dell’immagine e dei colori, tale da rendere la fotografia facilmente oggetto di contraffazione ed inidonea ad essere apposta sui documenti di identità.

Quanto sopra accennato vale, per l’appunto, per le foto riprodotte con sistema elettronico su carta termica e non, invece, per le fotografie rilevate con sistema automatico del tipo “Dedem Automatica s.r.l.”.

Con questo secondo sistema, infatti, non risulta che la fotografia risenta degli effetti legati alla reattività termica dei pigmenti utilizzati in un modo analogo al sistema tradizionale, mentre solo la riproduzione della fotografia avviene in modo automatico.

Il divieto, pertanto, sussiste per la riproduzione di fotografie con stampanti che utilizzano carta termica.

Dal punto di vista pratico occorre accertare, sul retro dalla fotografia, che il sistema utilizzato sia su carta termica o meno.

Per le ragioni indicate in precedenza si potranno accettare riproduzioni fotografiche ottenute attraverso il sistema digitale, purché realizzate utilizzando carta non termica, ma non si potranno accettare riproduzioni di fotocopie su carta fotografica.

Rassegna stampa: Concorsi pubblici, i reali poteri degli enti locali

7 - 15.5.08 Assunzione nella P.A e Polizia Giudiziaria

Rassegna stampa: Cittadini d’Europa, ecco come superare la diffidenza

6 - 18.04.08 Cittadini UE

Rassegna stampa: Bilancio sociale, meno numeri e più risposte

4 - 13.02.08 Bilancio Sociasle corso  Amm.ri

Rassegna stampa: Lavoro e stress, come evitare i conflitti

3 - 30.1.08 lavoro stress come evitare i conflitti

Rassegna stampa: Cosa si nasconde dietro l’aumento dei prezzi

2 - 23.01.08 Cosa si nasconde dietro l'aunento dei prezzi

Rassegna stampa: Cambi di residenza on-line

1 - 9.01.08 Cambi di residenza on-line

Scioglimento di matrimonio

question_mark_domanda_interrogativoInsussistenza del requisito di cui alla lettera g) dell’art. 64 della legge n. 218/95 (giudizio per scioglimento del matrimonio – carenza di statuizioni a tutela degli interessi morali e materiali della prole minorenne).

L’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capurso ha formulato un quesito tendente a conoscere se è trascrivibile la sentenza straniera di scioglimento di matrimonio in carenza di statuizioni giurisdizionali che garantiscano la tutela degli interessi morali e materiali della prole minorenne.

Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che:

- in linea di principio l’omissione delle statuizioni in ordine all’affidamento, al mantenimento dei figli, ai diritti di visita e di rapporto in capo al coniuge non affidatario rende la sentenza straniera contraria all’ordine pubblico e perciò non trascrivibile secondo il costante e concorde orientamento giurisprudenziale;

- dalla sentenza, in atti allegata per il riscontro, risulta che il giudice adito ha omesso di pronunciarsi sulla materia del mantenimento dei figli e del diritto di visita;

Per quanto preliminarmente precisato si concorda con il parere della Procura della Repubblica nr. 1227/07, emesso il 28/03/2001, ritenendo di conseguenza non trascrivibile la sentenza straniera.

La decisione, adeguatamente motivata, dovrà essere comunicata all’istante ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Bari.

Iscrizioni anagrafiche di cittadini appartenenti a Stati Comunitari

question_mark_domanda_interrogativoArt. 15 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 – Applicabilità alle iscrizioni anagrafiche di cittadini appartenenti a Stati Comunita.

Sul piano anagrafico la posizione dello straniero in generale è disciplinata dalla normativa di cui al D.P.R. 30/05/1989, nr. 223, che ha una propria e specifica autonomia applicabile a tutti gli stranieri, (appartenenti e non all’Unione Europea), essendo irrilevante la circostanza che le disposizioni dell’art. 7, 3° comma e dell’art. 11, 1° comma lett. c) siano state modificate dall’art. 15 del D.P.R. 31/08/1999, nr. 394, concernenti la disciplina dell’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea.

Prova ne è che la normativa anagrafica, come risulta modificata dal suddetto regolamento richiede per la iscrizione dei cittadini stranieri, sia il permesso di soggiorno, che la carta di soggiorno, che è un tipico documento che viene rilasciato ai cittadini di stati membri dell’Unione Europea.

Infatti, il T.U. approvato con D.P.R. 18/02/2002, nr. 54 ha riordinato la materia del soggiorno e della circolazione dei cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, all’interno del territorio nazionale disciplinata dal D.P.R. 30/12/1965, nr. 1656 e non ha apportato innovazioni al profilo anagrafico della comunicazione.

Pertanto, le disposizioni dell’art. 15 del D.P.R. 31/08/1999, nr. 394 si applicano a tutti gli stranieri iscritti in anagrafe, compresi anche i cittadini di stati membri dell’Unione Europea

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