Iscrizioni anagrafiche di cittadini appartenenti a Stati Comunitari
Art. 15 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 – Applicabilità alle iscrizioni anagrafiche di cittadini appartenenti a Stati Comunita.
Sul piano anagrafico la posizione dello straniero in generale è disciplinata dalla normativa di cui al D.P.R. 30/05/1989, nr. 223, che ha una propria e specifica autonomia applicabile a tutti gli stranieri, (appartenenti e non all’Unione Europea), essendo irrilevante la circostanza che le disposizioni dell’art. 7, 3° comma e dell’art. 11, 1° comma lett. c) siano state modificate dall’art. 15 del D.P.R. 31/08/1999, nr. 394, concernenti la disciplina dell’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea.
Prova ne è che la normativa anagrafica, come risulta modificata dal suddetto regolamento richiede per la iscrizione dei cittadini stranieri, sia il permesso di soggiorno, che la carta di soggiorno, che è un tipico documento che viene rilasciato ai cittadini di stati membri dell’Unione Europea.
Infatti, il T.U. approvato con D.P.R. 18/02/2002, nr. 54 ha riordinato la materia del soggiorno e della circolazione dei cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, all’interno del territorio nazionale disciplinata dal D.P.R. 30/12/1965, nr. 1656 e non ha apportato innovazioni al profilo anagrafico della comunicazione.
Pertanto, le disposizioni dell’art. 15 del D.P.R. 31/08/1999, nr. 394 si applicano a tutti gli stranieri iscritti in anagrafe, compresi anche i cittadini di stati membri dell’Unione Europea

