Scioglimento di matrimonio
Insussistenza del requisito di cui alla lettera g) dell’art. 64 della legge n. 218/95 (giudizio per scioglimento del matrimonio – carenza di statuizioni a tutela degli interessi morali e materiali della prole minorenne).
L’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capurso ha formulato un quesito tendente a conoscere se è trascrivibile la sentenza straniera di scioglimento di matrimonio in carenza di statuizioni giurisdizionali che garantiscano la tutela degli interessi morali e materiali della prole minorenne.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che:
- in linea di principio l’omissione delle statuizioni in ordine all’affidamento, al mantenimento dei figli, ai diritti di visita e di rapporto in capo al coniuge non affidatario rende la sentenza straniera contraria all’ordine pubblico e perciò non trascrivibile secondo il costante e concorde orientamento giurisprudenziale;
- dalla sentenza, in atti allegata per il riscontro, risulta che il giudice adito ha omesso di pronunciarsi sulla materia del mantenimento dei figli e del diritto di visita;
Per quanto preliminarmente precisato si concorda con il parere della Procura della Repubblica nr. 1227/07, emesso il 28/03/2001, ritenendo di conseguenza non trascrivibile la sentenza straniera.
La decisione, adeguatamente motivata, dovrà essere comunicata all’istante ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Bari.

